1. I compiti di istituto delle guardie giurate già previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai seguenti:
a) servizio di tutela a privati, ovvero accompagnamento e scorta;
b) servizio di scorta per imputati, testimoni, parti offese e giudici popolari;
c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati.
2. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati dal presidente del tribunale del capoluogo del circondario, sentito il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato.
3. I servizi di scorta di cui al comma 2 non possono avere una durata inferiore a tre mesi e devono essere svolti contemporaneamente da almeno due guardie giurate con autoveicolo dell'istituto di appartenenza.