Art. 2.
(Compiti di istituto).

      1. I compiti di istituto delle guardie giurate già previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai seguenti:

          a) servizio di tutela a privati, ovvero accompagnamento e scorta;

          b) servizio di scorta per imputati, testimoni, parti offese e giudici popolari;

          c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati.

      2. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati dal presidente del tribunale del capoluogo del circondario, sentito il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato.
      3. I servizi di scorta di cui al comma 2 non possono avere una durata inferiore a tre mesi e devono essere svolti contemporaneamente da almeno due guardie giurate con autoveicolo dell'istituto di appartenenza.

 

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Il presidente del tribunale stabilisce i termini dei servizi di scorta.
      4. Il diniego alla concessione della scorta deve essere succintamente motivato.
      5. L'Amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto di vigilanza il rimborso delle spese relative alla vettura impiegata nel servizio ai sensi della normativa vigente in materia per le amministrazioni dello Stato e un compenso rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore impiegate per l'effettuazione del servizio. Il compenso unitario è rivalutato annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).